Art. 1.
(Esercizio della pratica professionale della medicina legale e assicurativa).

      1. L'esercizio dell'attività professionale di medicina legale e assicurativa è riservato a coloro che hanno conseguito una specifica formazione professionale maturata attraverso il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e il conseguimento del diploma universitario di specializzazione in medicina legale e assicurativa.
      2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'esercizio dell'attività di medicina legale e assicurativa è altresì consentito ai cittadini italiani in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già praticato, in via continuativa per un periodo di tempo di durata almeno pari a quella del corso di specializzazione in medicina legale e assicurativa, come dipendente pubblico o come libero professionista, l'esercizio della medicina legale e assicurativa nella forma di consulente tecnico d'ufficio presso le competenti sedi giudiziarie, di perito del giudice, di medico fiduciario di compagnie assicurative, di componente di una commissione per l'accertamento dell'invalidità civile o di medico dipendente operante in enti pubblici in attività confluenti nella specialità, ovvero hanno praticato più di una di tali singole attività per periodi inferiori ma che complessivamente risultano almeno pari a cinque anni.
      3. I professionisti di cui ai commi 1 e 2 sono inquadrati nella figura professionale ad esaurimento di medico competente

 

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all'esercizio della medicina legale e assicurativa.
      4. L'attività professionale della medicina legale e assicurativa è altresì consentita ai medici dipendenti o liberi professionisti cittadini stranieri che dimostrano di avere praticato, con modalità e con tempi analoghi a quelli disposti per i medici cittadini italiani, l'esercizio della medicina legale e assicurativa nella forma di consulente tecnico d'ufficio presso le competenti sedi giudiziarie, di perito del giudice, di medico fiduciario di compagnie assicurative, di componente di una commissione per l'accertamento dell'invalidità civile ovvero di medico dipendente operante in enti pubblici in attività comunque relative alla specialità in oggetto.
      5. I cittadini stranieri di Paesi nel cui ordinamento universitario non è prevista la specializzazione in medicina legale e assicurativa, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, possono essere inquadrati nella figura professionale ad esaurimento di medico competente all'esercizio della medicina legale e assicurativa anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
      6. L'attività medico-legale può essere svolta solo dai professionisti di cui al presente articolo previa iscrizione all'albo di cui all'articolo 2.